La legge 40 sulla fecondazione assistita tornerà alla Consulta. Ecco perché
18 Marzo 2023Utero in affitto: ginecologi, ‘tema complesso, legge aiuterebbe’
18 Marzo 2023Tra le spese mediche detraibili vi sono le spese per la procreazione medicalmente assistita (pma), le quali sono detraibili da entrambi i componenti della coppia ed in particolare è detraibile dal soggetto intestatario della fattura. In caso di fattura cointestata, la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno. La detrazione d’imposta spetta per le prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della salute del 1° luglio 2015. Viene chiarito che il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità, attenzione al fatto che il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita quali ad esempio: inseminazione, fecondazione in vitro, prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (icsi), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all’estero a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. La detrazione non spetta per le spese relative alla conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”.
(FONTE ARTICOLO LA NAZIONE)