
Quando l’embrione non s’impianta: esami utili
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20 Marzo 2026In nome della centralità dell’interesse del minore e dell’unicità dello stato di figlio, va valutata la possibilità di estendere ai figli nati con il ricorso alla gestazione per altri, i diritti assicurati ai figli dei consanguinei. Una decisione che la Cassazione chiede di prendere a Sezioni unite.
A rinviare al Supremo consesso (ordinanza 5656) è stata la prima sezione civile della Suprema corte. I giudici di legittimità sono partiti dal ricorso di una coppia eterosessuale unita in matrimonio contro la decisione della Corte d’appello di avallare il no dell’ufficiale di stato civile di negare la trascrizione dell’atto di nascita del figlio, nato nel 2020, con il cosiddetto utero in affitto. La coppia aveva avuto accesso alla tecnica di fecondazione assistita eterologa di tipo gestazione per sostituzione, nel pieno rispetto della legge vigente in Ucraina. Il marito è il padre genetico del minore, il gamete femminile è stato fornito da donatrice anonima; l’embrione, formato in vitro e composto da questi gameti, è stato impiantato in una donna portatrice.
Non conta il disvalore della condotta dei genitori
La Cassazione fa una lunga disamina sull’evoluzioni delle leggi e della giurisprudenza per arrivare ad affermare l’esigenza, non più eludibile, «di ricercare nel sistema una soluzione che, pur fondandosi su un rigoroso accertamento giudiziale e senza alcun automatismo, sia effettivamente informata al principio di uguaglianza nei modelli normati di filiazione» . E questo per evitare che, come sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 494/2002, sui diritti dei «figli incestuosi» il giudizio «sul disvalore della condotta dei genitori, possa essere traslato sulla sfera giuridica del nato, affievolendone la tutela».
La Sezi0ne remittente ricorda che la stessa Consulta, con la decisione 68/2025 sul riconoscimento della madre intenzionale in una coppia di donne, ha chiarito i limiti dell’adozione in casi particolari, che crea anche una situazione di disparità nell’esercizio dei diritti tra minori nati da scelte procreative diverse, anche se accomunati da una relazione familiare stabile e duratura con la coppia genitoriale. Per la Cassazione la via è quella indicata dal giudice delle leggi, proprio con la sentenza 494/2002, con la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 278, primo comma del Codice civile nella parte in cui escludeva la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali e le relative indagini, vietando il riconoscimento dei figli concepiti da soggetti appartenenti alla stessa cerchia familiare.




