
Utero in affitto, dubbi sulla legittimità del divieto di riconoscere lo status di figlio
20 Marzo 2026
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20 Marzo 2026Un bambino di quasi sei anni, nato all’estero tramite gravidanza per altri e figlio di una coppia pugliese, aspetta che il suo certificato di nascita venga trascritto in Italia affinché gli siano garantiti tutti i suoi diritti. La Corte di Cassazione ha deciso di sottoporre la vicenda alle Sezioni Unite. I genitori sono assistiti dall’avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni, insieme a un ampio collegio di studio e difesa.
Al centro della questione c’è la trascrizione dei certificati di nascita dei bambini nati all’estero attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita con gravidanza per altri.
In alcuni comuni italiani questi atti vengono registrati integralmente, in altri invece vengono rifiutati. Il risultato è che il riconoscimento dello status di figlio può cambiare da un comune all’altro.
Nel caso della famiglia pugliese, il bambino possiede un certificato di nascita valido nel Paese in cui è nato. Tuttavia, l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza ha rifiutato la trascrizione completa dell’atto.
La coppia aveva fatto ricorso alla fecondazione assistita con gravidanza per altri in un Paese dove questa pratica è legale. La Procura italiana ha accertato che non è stato commesso alcun reato e i genitori non sono mai stati privati della responsabilità genitoriale.
Nonostante questo, il Comune e poi il tribunale hanno ritenuto che l’atto non possa essere trascritto integralmente per ragioni di ordine pubblico. Secondo questa impostazione, la madre dovrebbe adottare il proprio figlio.
Un’interpretazione che non è uniforme in tutta Italia: a pochi chilometri di distanza, altri comuni, infatti, trascrivono integralmente certificati di nascita identici.
Per questo i genitori, dopo un iter nei tribunali locali, hanno presentato ricorso in Cassazione.
Nell’ordinanza con cui rimette la questione alle Sezioni Unite, la Cassazione precisa che non è chiamata a giudicare la tecnica procreativa utilizzata, ma a stabilire come garantire la tutela dei diritti di un minore che ha già un rapporto di filiazione pienamente valido nel Paese di nascita e vive stabilmente con i suoi genitori.
La Corte richiama anche la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui i figli non possono essere penalizzati per le scelte procreative degli adulti.
“La Cassazione chiarisce un punto essenziale: non è in discussione la tecnica procreativa, ma i diritti e la tutela di un minore che vive con i propri genitori e che da sei anni attende il riconoscimento pieno del proprio status di figlio riconosciuto all’estero ma non trascritto in Italia, nonostante il fatto che i genitori non sono mai decaduti dalla potestà genitoriale”, dichiara l’avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni. “Le Sezioni Unite sono ora chiamate a chiarire come l’ordinamento debba garantire una tutela effettiva dei diritti dei minori quando il rapporto di filiazione è già riconosciuto nello Stato di nascita”.
L’Associazione Luca Coscioni continuerà a impegnarsi, nelle aule di tribunale e nel dibattito pubblico, affinché nessun bambino venga discriminato per il modo in cui è nato e il diritto italiano sia pienamente conforme ai principi costituzionali e internazionali di tutela dell’infanzia.
FONTE https://www.foggiatoday.it/




