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Il caso riguarda un licenziamento per procreazione assistita: la Corte di Appello conferma la nullità del provvedimento adottato dal datore di lavoro, riconoscendo la discriminazione di genere nei confronti della lavoratrice che aveva intrapreso una procedura di fecondazione in vitro (FIVET). La decisione ribadisce l’applicazione corretta del principio di riparto dell’onere della prova, a tutela del lavoratore in caso di discriminazione per motivi legati alla maternità (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 31 agosto 2025, n. 24245).
La vicenda
La Corte d’Appello di Trieste, in integrale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Udine, n. 75/2019, ha accolto il reclamo proposto dal lavoratore accertando e dichiarando la nullità del licenziamento per la sussistenza di una oggettiva discriminazione di genere e, conseguentemente, andando di contrario avviso rispetto al primo grado.
La lavoratrice aveva adito il Tribunale di Udine per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sostenendone la natura discriminatoria in considerazione del percorso per la procreazione medicalmente assistita intrapreso.
Per consolidata giurisprudenza (tra le numerose n. 15107/2013), la doglianza della lavoratrice relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 cc, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il Giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma: tale ipotesi non ricorre nel caso a commento.
La stessa ricorrente, del resto, ha indicato che i principi di diritto correlati alla distribuzione dell’onere della prova sono stati correttamente enunciati dal Giudice di secondo grado, ma ne deduce, in punto di fatto, l’erronea applicazione in giudizio, perché la Corte avrebbe posto a fondamento del trasferimento dell’onere probatorio in capo al datore di lavoro la mera vicinanza cronologica tra la ricerca della maternità ed il licenziamento.
Invece, la Corte d’Appello ha correttamente applicato il principio di riparto dell’onere della prova in materia di discriminazione di genere che non stabilisce un’inversione dell’onere probatorio, ma un’attenuazione del regime ordinario in favore del ricorrente.
Licenziamento per procreazione assistita
Non è stabilita alcuna inversione dell’onere probatorio, ma solo un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del lavoratore, difatti è previsto a carico del datore di lavoro, l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, ma a condizione che il lavoratore asseritamente discriminato abbia previamente fornito al Giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso.
Tale “attenuazione” in favore della parte lavoratrice implica che la stessa sia tenuta esclusivamente a dimostrare un’ingiustificata differenza di trattamento o una posizione di particolare svantaggio – nel caso in esame si discorre di una auspicata gravidanza – dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge, competendo poi al datore la prova dell’assenza di discriminazione.
I Giudici di appello hanno particolarmente valorizzato l’improvvisa accelerazione del licenziamento in concomitanza con la fase più delicata della procedura FIVET. Difatti, in considerazione dell’avanzamento della procedura di FIVET, e della sicura conoscenza da parte della lavoratrice della procedura di PMA, è stata raggiunta la conclusione della non necessità giuridica del licenziamento, essendo la lavoratrice l’unica segretaria dell’ambulatorio medico.
L’onere della prova
Le doglianze presentate dalla lavoratrice, lamentando un’erronea applicazione del riparto dell’onere della prova, mirano in realtà a un inammissibile riesame del fatto e delle valutazioni compiute dal Giudice di merito: non configurano una violazione di legge, ma una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, ergo risultano inammissibili.
Ad ogni modo, il Giudice di secondo grado ha esplicitamente posto in relazione le tecniche di inseminazione cui la lavoratrice si era sottoposta negli anni precedenti con le tecniche di fecondazione in vitro (FIVET) del marzo 2017. La sentenza ha individuato un “evento nuovo” (la procedura FIVET) che, per la sua maggiore probabilità di successo, avrebbe indotto il datore di lavoro al licenziamento; ha anche ritenuto che il “rischio” di gravidanza, tollerato dal datore in un momento precedente (IUI) potesse non essere più tollerato in un momento successivo (FIVET ad alta percentuale di successo).
L’interpretazione e la valenza probatoria attribuita a tali circostanze rientrano nell’apprezzamento di merito del Giudice di secondo grado, la cui valutazione deve ritenersi non sindacabile in Cassazione anche considerando che la lavoratrice non lamenta un’omissione, bensì ma una diversa valutazione del fatto, con istanza preclusa in sede di legittimità.
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
FONTE https://responsabilecivile.it/



