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Fecondazione eterologa, va cancellata la trascrizione del figlio di due mamme

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Va cancellata la trascrizione della dichiarazione di nascita nel quale è indicata, oltre alla madre biologica anche quella di intenzione del bambino nato in Italia, dopo un percorso di procreazione medicalmente assistita in Spagna. La Cassazione, respinge il ricorso delle due donne, entrambe italiane, unite civilmente che, con il consenso di entrambe avevano fatto ricorso alla Pma utilizzando il gamete maschile di un donatore anonimo e gli ovuli della madre biologica che portò avanti la gravidanza fino alla nascita in Italia del piccolo nel 2018.

La trascrizione del sindaco

Il sindaco aveva trascritto la dichiarazione di nascita resa dalla madre biologica e nello stesso giorno e il riconoscimento da parte del genitore di intenzione.Un atto che era stato cancellato dopo che il Tribunale, aveva dichiarato illegittime le trascrizioni, e le annotazioni, accogliendo il ricorso della procura della Repubblica. Il reclamo delle due donne è stato respinto dalla Corte d’Appello, con una decisione che la Cassazione conferma.

La ricorrente ammette la violazione della legge 40, ma sottolinea come l’interesse superiore del minore, a vedersi riconosciuto lo stato di figlio ed a mantenere un rapporto affettivo e giuridico con entrambi i genitori, dovrebbe prevalere sulla rigidità della norma.

Per la Cassazione però il ricorso va respinto. I giudici di legittimità ricordano, infatti, che il legislatore ha limitato l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere.

Procreazione assistita e surrogata

La Suprema corte sgombra il campo dalla possibilità di mettere in atto un trattamento differenziato tra chi fa ricorso, all’estero, alla maternità surrogata e i minori nati in Italia grazie alla procreazione medicalmente assistita, eseguita in altri stati. Una tecnica «non consentita nel territorio nazionale a richiesta di una coppia omoaffettiva» . Passa dunque per la step child adoption il diritto fondamentale del minore al riconoscimento anche giuridico, del legame affettivo instaurato con il genitore d’intenzione. L’adozione in casi particolari consente, infatti, « da un lato, di conseguire lo “status” di figlio e, dall’altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.».

FONTE https://www.ilsole24ore.com/